IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 novembre 1992; 
  Acquisito il parere delle commissioni permanenti della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 1992; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro; 
 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
               Eta' per il pensionamento di vecchiaia 
 
  1.   Il   diritto   alla   pensione   di   vecchiaia    a    carico
dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e' subordinato al
compimento dell'eta' indicata, per ciascun periodo, nella  tabella  A
allegata. 
  2. Il limite di eta' previsto per l'applicazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990,  n.  407,  e'
elevato fino al compimento del 65 anno; gli assicurati che alla  data
di entrata in vigore del presente decreto prestano  ancora  attivita'
lavorativa, pur avendo maturato i requisiti  per  aver  diritto  alla
pensione   di   vecchiaia,   sono   esonerati   dall'obbligo    della
comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresi'
esonerati  dall'anzidetto  obbligo  gli  assicurati  che  maturino  i
requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  fermo  restando  l'obbligo  per  gli
assicurati stessi di effettuare la  comunicazione  sopra  considerata
non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati. 
  3. La percentuale annua di commisurazione della pensione  per  ogni
anno di anzianita' contributiva  acquisita  per  effetto  di  opzione
esercitata ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre  1977,  n.
903, e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.  791,
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54,  ai
fini della permanenza in servizio oltre le eta' di cui al comma 1, e'
incrementata di un punto percentuale fino al compimento del  60  anno
di eta' per le donne e 65 per gli uomini e di mezzo punto percentuale
negli altri casi, anche in deroga all'articolo  11,  comma  2,  della
legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti,
comunque, fino al raggiungimento dell'anzianita' contributiva massima
utile. Per gli anni successivi viene  riconosciuta  la  maggiorazione
della pensione di cui al comma  6  dell'articolo  6  della  legge  29
dicembre 1990, n. 407. 
  4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma
3 restano acquisite indipendentemente dalla  successiva  applicazione
dell'elevazione del requisito di eta' prevista dal comma 1. 
  5. Il trattamento  pensionistico  derivante  dall'applicazione  dei
commi 2 e 3 non puo' comunque superare l'importo  della  retribuzione
pensionabile prevista dai singoli ordinamenti. 
  6. Sono confermati i requisiti per  la  pensione  di  vecchiaia  in
vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti. 
  7. Il conseguimento del  diritto  alla  pensione  di  vecchiaia  e'
subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro. 
  8. L'elevazione dei limiti di eta' di cui al comma 1 non si applica
agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento. 
 
          AVVERTENZA: 
            In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -  serie
          generale  del  20   gennaio   1993   si   procedera'   alla
          ripubblicazione del testo del presente decreto  legislativo
          corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,  comma
          3, del regolamento di  esecuzione  del  testo  unico  delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217.